Siti inquinati: coinvolgere il proprietario originario quando occorre smaltire materiali inquinati? Di principio sì, ma...
16 Settembre 2023
Nell’autunno del 2006 è entrata in vigore una modifica della Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) che con 4 nuovi articoli ha chiarito le modalità e le responsabilità per il finanziamento del risanamento dei siti inquinati.
Per la prima volta il Tribunale federale ha ora emesso una sentenza in merito al controverso articolo 32b bis LPAmb, sul finanziamento dello sgombero di materiale di scavo proveniente da quei siti inquinati che non devono essere risanati subito – perché non ne deriva un pericolo ambientale immediato – ma solo nella misura resa necessaria da lavori di trasformazione, in occasione degli stessi.
L’articolo 32b bis LPAmb sancisce che il detentore del fondo (in genere il proprietario) può pretendere che chi ha causato l’inquinamento debba contribuire in parte a coprire i costi: di regola nella misura di due terzi. Trovare i responsabili dell’inquinamento non è tuttavia scontato, p. es. quando un’impresa ha cessato l’attività lasciando del materiale inquinato al nuovo proprietario.
Nel caso oggetto della sentenza, la ricorrente ha acquistato il terreno nel 1978 – ancora inquinato benché risistemato –, per costruirci un capannone e rivenderlo nel 2008 all’attuale proprietario. In quest’ambito si è assunta l’impegno, tramite convenzione di diritto privato, di accollare il più possibile alla proprietaria originaria i costi delle indagini già eseguite e dello smaltimento.
Con la vendita del terreno la ricorrente, proprietaria del terreno tra il 1978 e il 2008, ha però perso la qualità di detentrice dell'immobile e dei materiali, precludendosi il diritto di agire in responsabilità. Non ha conservato nessuna prerogativa che le permettesse di esercitare un qualsiasi potere di disposizione sul fondo o sul materiale inquinato.
Scopo dell’art. 32b bis LPAmb è di applicare il principio di causalità laddove dei materiali inquinati, che non richiedono un risanamento immediato, devono essere rimossi in occasione di lavori di costruzione. Quando non è più possibile risalire a chi ha causato l’inquinamento, i costi devono essere sopportati dall’ente pubblico competente – sovente il Cantone. Per evitare di provocare costi eccessivi per le autorità, con risanamenti fatti preventivamente (per aumentare il valore di un terreno), il Parlamento ha deciso, nel dicembre 2005, di limitare la nuova disposizione ai terreni venduti tra il 1972 e il 1997, anno in cui la tematica dei siti inquinati è stata introdotta nella Legge sulla protezione dell’ambiente. Con questa disposizione anche la nuova proprietaria, avendo comperato il fondo nel 2008, si ritrova privata della possibilità di accollare una parte dei costi di indagine e smaltimento alla proprietaria originaria del materiale inquinato.
La sentenza redatta in lingua italiana perché riguarda un caso ticinese è accessibile sul web.
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